La revisione del sistema sanzionatorio operata per effetto del D.Lgs. 87/2024 ha inciso, tra gli altri, sui meccanismi di determinazione delle responsabilità relativamente all’irrogazione di sanzioni tributarie in capo alle società.
In particolare, ad opera dell’art. 3 del citato D.Lgs. 87/2024, è stato aggiunto, all’interno del all’articolo 2 del D.Lgs. 472/1997 il comma 2-bis, recante la seguente dicitura:
«La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica […] è esclusivamente a carico della società o ente.
Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.
Se è accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto».
In aggiunta, l’articolo 5 – “Disposizioni transitorie e finali” – del medesimo decreto (D.Lgs. 87/2024) ha previsto che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
Infine, a riordinare il quadro normativo generale, è intervenuto il D.Lgs. n. 173 del 5 novembre 2024 (Testo Unico Sanzioni Tributarie Amministrative e Penali), ad opera del quale è stato uniformato in un unico testo di legge, tutto il quadro giuridico in materia di sanzioni di natura tributaria, pur tuttavia mantenendo intatte le norme vigenti.
Con l’ordinanza 1.11.2025, n. 28888, la Corte di Cassazione ha fatto ulteriore chiarezza sulla nuova impostazione dettata in tema di responsabilità. in particolare è stata ribadita la sussistenza di un “doppio binario” per le violazioni riferita al periodo antecedente all’efficacia della nuova norma (i.e. 1 settembre 2024). Infatti le violazioni antecedenti soggiacciono alla precedente vigenza dell’art. art. 11 D.Lgs. 472/1997, sulla base del quale è operativa la responsabilità solidale per le società di persone.
In effetti, l’art. 7 D.l. 269/2003 nel suo dettato, restringe espressamente il proprio perimetro di applicazione alle sole “persone giuridiche”.
A ben vedere, tale impostazione si inserisce in senso del tutto coerente con l’impronta delineata dal D. Lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità degli enti collettivi.
Più in generale, invece, l’ultimo inciso del citato comma 2-bis reca un chiaro principio anti-abuso volto a rafforzare la portata applicativa dei principi sopra espressi. Con l’ordinanza n. 16356/2024 la Suprema Corte ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale il principio secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito viene ripristinato ogni volta che la persona giuridica si rivela essere solo uno strumento artificioso.
| SOCIETÀ DI PERSONE | SOCIETÀ DI CAPITALI | |
| VIOLAZIONI ANTE 01.09.2024 (DOPPIO BINARIO) | Art. 11 D.Lgs. 472/1997 | Art. 7 D.L. 269/2003 |
| Responsabilità solidale automatica anche in fase amministrativa. | Responsabilità esclusiva della società. | |
| VIOLAZIONI POST 01.09.2024 | > Fino al 31.12.2025: Art. 2 co. 2-bis D.Lgs. 472/1997 (modif. art. 3 D.Lgs. 87/2024) > Dal 01.01.2026: Art. 10 D.Lgs. 173/2024 (nuovo Testo Unico Sanzioni Tributarie Amministrative e Penali) | |
| Imputazione diretta alla società e solo in via sussidiaria anche solidalmente ai soci nella fase di riscossione (a titolo di “garanzia” e non con responsabilità diretta). | Imputazione esclusiva e diretta alla società. | |
