Non è da ritenersi sospesa la convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni nel caso di distribuzione di dividendi

Con l’Interpello n. 206/2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa su un tema di particolare rilievo pratico e teorico, chiarendo le implicazioni fiscali in Italia derivanti dalla sospensione unilaterale, disposta dalla Federazione Russa, di alcune clausole della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Russia il 9 aprile 1996 (ratificata con legge n. 370/1997 e successivamente modificata dal Protocollo del 13 giugno 2009).

L’istanza riguardava l’eventuale applicazione dell’aliquota ridotta del 5% sui dividendi distribuiti da una società italiana a un socio residente in Russia, alla luce del decreto presidenziale russo n. 585 dell’8 agosto 2023.

Il caso concreto
La società italiana ALFA S.p.A., interamente controllata dalla russa BETA LLC, intende distribuire utili. In qualità di sostituto d’imposta, ALFA dovrebbe applicare la ritenuta alla fonte.
Secondo la disciplina interna, i dividendi corrisposti a non residenti senza stabile organizzazione in Italia sono soggetti a una ritenuta del 26%.
La Convenzione Italia–Russia, tuttavia, all’articolo 10 riduce la ritenuta al 5% qualora:

  1. Il socio possieda almeno il 10% del capitale della società italiana erogante;
  2. La partecipazione abbia un valore minimo di 100.000 dollari USA (o equivalente in altra valuta).

Nel caso in esame, entrambe le condizioni risultano rispettate e la società italiana ha ottenuto dal socio il certificato di residenza fiscale rilasciato in Russia.

Il nodo interpretativo
Il dubbio nasce in relazione al decreto russo che ha sospeso unilateralmente alcune disposizioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, compreso l’articolo 10 della Convenzione con l’Italia.
L’Istante richiama la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (legge n. 112/1974), secondo cui la sospensione può avvenire soltanto con il consenso delle parti o nei casi previsti dal trattato.

La posizione dell’Agenzia
L’Amministrazione finanziaria italiana ha ribadito che, in forza del principio di prevalenza delle convenzioni internazionali sul diritto interno (art. 169 TUIR e art. 75 DPR 600/1973), la Convenzione Italia–Russia continua a produrre effetti.
Infatti:

  • la Convenzione non è stata denunciata da nessuna delle parti;
  • l’articolo 30 della stessa prevede che la cessazione possa avvenire solo con denuncia formale notificata per via diplomatica;
  • ad oggi, non risulta alcuna denuncia.

Pertanto, l’articolo 10 rimane pienamente efficace per l’ordinamento italiano, nonostante la sospensione dichiarata dalla Russia.

Conclusioni operative
La ritenuta ridotta del 5% sui dividendi può essere applicata qualora sussistano i requisiti previsti dalla Convenzione, con esclusione dell’aliquota interna del 26%.
In altre parole, il percettore russo degli utili mantiene il diritto al regime agevolato stabilito dal trattato bilaterale.

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