In sede di chiarimenti applicativi da parte dell’Agenzia delle Entrate è stato più volte affrontato un caso ricorrente: la presenza di una dilazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973 già in corso, che include carichi solo parzialmente rientranti nel perimetro della “rottamazione-quinquies”.
1) Perimetro dei carichi definibili
La definizione agevolata opera, in via generale, sui carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, limitatamente a specifiche fattispecie (in sintesi):
- omessi versamenti di imposte risultanti da dichiarazioni e da attività di liquidazione/controllo automatizzato e formale (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. 633/1972);
- omessi versamenti di contributi INPS, con esclusione dei contributi pretesi a seguito di accertamento.
La circostanza che tali carichi siano già rateizzati non preclude, di per sé, l’accesso alla definizione.
Per ulteriori approfondimenti sulla rottamazione-quinquies in generale rimandiamo alla lettura del nostro contributo sul tema.
2) Effetti dell’istanza sulla rateazione: sospensione e revoca selettive
Con la presentazione dell’istanza entro 30 aprile 2026 si determina, per i soli carichi oggetto di definizione:
- la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni fino alla scadenza della prima (o unica) rata della definizione (31 luglio 2026);
- la revoca automatica delle dilazioni pregresse, alla data di scadenza della prima (o unica) rata, per i medesimi carichi definiti, con conseguente inammissibilità di nuove dilazioni su tali posizioni.
IMPORTANTE: in caso di più carichi rottamabili, una buona strategia può consistere nella presentazione di più istanze di rottamazione tali per cui, in caso di eventuale decadenza da una di esse, ciò non pregiudicherebbe la possibilità di proseguimento per le altre.
Per effetto di tali ultimi assunti, in definitiva, va considerato che l’adesione alla rottamazione andrà operata con la massima cautela in quanto, come noto, l’automatica decadenza dalle relative rateizzazioni comporta la conseguente impossibilità di ripresa rateale in caso il contribuente dovesse poi non perfezionare l’accesso alla rottamazione mediante il pagamento della prima rata o decadere per l’omesso saldo delle rate successive. Il decadimento dalla rateizzazione è immediato alla presentazione dell’istanza di rateizzazione e non consente ripensamenti. A fronte di ciò tuttavia si realizza l’immediato beneficio della sospensione immediata di tutte le rate relative ai carichi rottamati (e solo a quelli), fermo restando tuttavia l’onere di versare la rata rideterminata della rottamazione relativa ai carichi non rottamabili (v. infra).
IMPORTANTE: per quanto riguarda invece le istanze di “riammissione” delle rateizzazioni già decadute e rientranti potenzialmente nell’ipotesi di rottamabilità, è sempre essenziale verificare che tali rateizzazioni alle quali si guarda per un’eventuale rottamazione non risultino decadute per effetto, tra le altre cause, del mancato versamento di una o più rate configuratosi successivamente alla data del alla data del 30 settembre 2025.
3) Rateazione “mista”: cosa accade se il piano include carichi rottamabili e non rottamabili
Il punto pratico centrale riguarda il piano ex art. 19 “composito”, che contiene:
- carichi definibili (rottamabili);
- carichi non definibili (non rottamabili).
In tale ipotesi, la sospensione correlata alla definizione opera solo sui carichi rottamabili inseriti nell’istanza. Ne deriva che, per i carichi non rottamabili, la rateazione ordinaria prosegue senza interruzioni: le relative rate devono essere pagate regolarmente alle scadenze previste dal piano.
IMPORTANTE: il debitore che si trova in questa situazione potrà proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione dei debiti “non rottamabili” utilizzando il servizio “Paga online”, presente sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sull’App Equiclick, con le relative indicazioni per effettuare il versamento, oppure recandosi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
Operativamente, il debitore deve continuare a versare la quota riferibile ai carichi non definibili tramite i canali di pagamento dell’agente della riscossione, selezionando le partite non incluse nella domanda di definizione.
Esempi applicativi
Esempio 1 — Piano unico con doppia componente
- Piano di rateazione ordinaria: rata mensile complessiva € 500.
- Composizione della rata:
- € 300 riferiti a carichi rottamabili (inseriti nell’istanza);
- € 200 riferiti a carichi non rottamabili.
Effetto della domanda:
- i € 300 risultano sospesi sino alla scadenza della prima/unica rata della definizione;
- i € 200 vanno pagati regolarmente secondo il piano originario, poiché la sospensione è parziale e circoscritta ai soli carichi definibili.
Esempio 2 — Criticità frequente
Il contribuente, ritenendo sospesa l’intera dilazione, omette il pagamento integrale delle rate successive alla domanda.
Conseguenza: la componente non rottamabile risulta insoluta e può determinare gli effetti tipici dell’inadempimento della rateazione ordinaria (in coerenza con le regole decadenziali del piano), indipendentemente dal fatto che l’istanza di definizione sia stata presentata correttamente per i carichi rottamabili.
Checklist operativa
- Mappare le posizioni del piano ex art. 19 (ossia le rateizzazioni ordinarie) distinguendo carichi definibili vs non definibili con specifico riguardo alle dilazioni decadute dopo la data del 30 settembre 2025.
- Presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026 e sospendere i versamenti solo sulle partite rottamabili.
- Proseguire i pagamenti delle partite non rottamabili tramite apposito servizio su portale web o su app rispettando importi e scadenze del piano originario.
- Considerare che, per i carichi rottamabili oggetto di adesione, la dilazione pregressa risulta revocata ex lege alla scadenza della prima/unica rata della definizione, con preclusione di nuove dilazioni sulle medesime partite.
