La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di bilancio 2026), pubblicata in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, interviene in modo selettivo sull’IRPEF, affiancando alla rimodulazione delle aliquote una serie di misure “satellite” (imposte sostitutive su emolumenti, regole di sterilizzazione del beneficio per i redditi elevati, interventi su oneri/detrazioni e su componenti del reddito di lavoro dipendente).
Di seguito una lettura sistematica, con taglio operativo.
1) Rimodulazione della seconda aliquota: 35% → 33%
Il perno dell’intervento è la riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF: l’art. 11, comma 1, lett. b), TUIR viene modificato sostituendo “35 per cento” con “33 per cento”.
In termini di effetti:
- il vantaggio si genera solo sulla quota di reddito imponibile compresa tra 28.000 e 50.000 euro;
- il risparmio massimo teorico è pari a € 440 (2% di 22.000).
2) “Sterilizzazione” del vantaggio derivante dalla riduzione di aliquota al 33% per i redditi > 200.000 euro mediante il taglio forfettario delle detrazioni
Per evitare che il beneficio della riduzione d’aliquota si trasferisca integralmente sui contribuenti ad alta capacità contributiva, la legge introduce un correttivo con l’art. 16-ter TUIR: per i soggetti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare di alcune detrazioni dall’imposta lorda è diminuito di € 440.
La riduzione opera sulle detrazioni riferite a:
- oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
- erogazioni liberali ai partiti politici;
- premi assicurativi per rischio eventi calamitosi (richiamati dalla norma).
Sul piano tecnico, l’impianto è coerente con il “massimale” di vantaggio derivante dalla riduzione dell’aliquota (appunto € 440): in sostanza, il taglio di detrazioni tende a neutralizzare l’effetto della misura sugli scaglioni per i redditi oltre soglia, entro il perimetro degli oneri individuati.
3) Imposte sostitutive “in busta paga”: redditi di lavoro e addizionali
Accanto alla modifica strutturale dell’aliquota, la legge predispone regimi sostitutivi (IRPEF + addizionali) su specifiche componenti della retribuzione, con applicazione demandata ai sostituti d’imposta.
3.1 Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali: sostitutiva 5%
Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2026 sono assoggettati (salvo rinuncia scritta del lavoratore) a imposta sostitutiva del 5% (IRPEF e addizionali), riservata ai lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.
3.2 Premi di produttività e utili: sostitutiva ridotta all’1% (2026-2027)
Per i premi di produttività e le somme di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015), erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro, con aliquota ridotta all’1%.
3.3 Maggiorazioni/indennità (notturno, festivo, turni): sostitutiva 15% fino a 1.500 euro
Per il periodo d’imposta 2026, entro il limite annuo di 1.500 euro, è prevista una sostitutiva del 15% (IRPEF e addizionali) sulle somme corrisposte a titolo di maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, festivo/riposi e lavoro a turni, applicata dai sostituti d’imposta del settore privato (con requisiti reddituali riferiti al 2025).
3.4 Proroga dell’agevolazione sui “dividendi ai lavoratori” da piani di partecipazione
La legge estende al 2026 l’applicazione di una misura già introdotta nel 2025 (richiamo espresso alla L. 76/2025): in sintesi, per i dividendi derivanti da azioni attribuite ai dipendenti in sostituzione di premi di risultato secondo piani di partecipazione finanziaria, è previsto un computo parziale nella base imponibile (schema di tassazione “al 50%” entro determinati limiti).
4) Reddito di lavoro dipendente: innalzamento soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici
Intervento “micro”, ma ad impatto immediato sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente: nell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, la soglia da euro 8 è elevata a euro 10 (in pratica, l’incremento del plafond di non imponibilità per i buoni pasto nella fattispecie richiamata dalla norma).
5) Detrazioni edilizie: slittamento del “decalage” al 2027
Sul versante delle detrazioni (IRPEF/IRES, a seconda dei soggetti), la legge incide sul calendario di riduzione delle percentuali in alcune disposizioni del D.L. 63/2013: in estrema sintesi, il 2026 mantiene le percentuali previste per il 2025, mentre la riduzione viene concentrata nel 2027 (sia per la misura “ordinaria” sia per la misura maggiorata richiamata dalle norme modificate).
6) Deduzioni: previdenza complementare (limite deducibilità 5.300 euro dal 2026)
Tra le misure che incidono sul prelievo personale “in senso lato” (base imponibile e deduzioni), è rilevante l’innalzamento — dal periodo d’imposta 2026 — del limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare: il limite viene portato a 5.300 euro (rispetto ai 5.164 euro precedenti).
