Con la nuova Legge di bilancio viene riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate
non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione). Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.
Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all’8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.
