Legge di Bilancio 2026 pt. 3: re-introduzione dell’iper-ammortamento

Introdotto, su un orizzonte triennale, il regime di iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Con la nuova Legge di bilancio 2026 viene introdotta una disciplina a favore delle imprese consistente nella maggiorazione dell’ammortamento (cosiddetto “iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.

I beni devono essere compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV –Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” – e V – Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese – annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

  • 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

A titolo esemplificativo, nel caso operi la maggiorazione del 180%, in caso di investimento pari a 10.000 euro il costo deducibile sarà pari a 10.000 + 18.000 = 28.000.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Sono anche definiti il perimetro dell’agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.

Riprendendo gli orientamenti già forniti in occasione del precedente iper-ammortamento (Circ. AE 4/E del 30 marzo 2017), il vantaggio fiscale deriva dall’incremento del costo fiscalmente riconosciuto del bene, che determina:

  • una maggiore quota annua deducibile (acquisto in proprietà), oppure
  • un maggiore canone deducibile (leasing).

La fruizione avviene tramite variazione in diminuzione “extra-contabile”:

  • per i beni in proprietà, seguendo i coefficienti del DM 31 dicembre 1988, con applicazione del dimezzamento nel primo esercizio ex art. 102, co. 2, TUIR;
  • per i beni in leasing, su un arco temporale non inferiore alla metà del periodo di ammortamento desumibile dai coefficienti ministeriali (art. 102, co. 7, TUIR);
  • per i beni immateriali, entro il limite di deduzione non superiore al 50% del costo (art. 103, co. 1, TUIR).

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