Minusvalenze: l’arma a doppio taglio della PEX

La disciplina della c.d. Participation Exemption, alias PEX, come è noto, ha subito nel tempo una profonda innovazione.

L’attuale formulazione dell’art. 87 del TUIR consente, al ricorrere di determinate condizioni, l’esenzione dal reddito imponibile delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di partecipazioni qualificabili come immobilizzazioni finanziarie.

Perché operi l’esenzione, è necessario che la partecipazione:

  • sia detenuta ininterrottamente da almeno 12 mesi;
  • sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • la società partecipata non risieda in un paese a fiscalità privilegiata;
  • la società partecipata eserciti un’effettiva attività commerciale.

In caso di rispetto dei predetti requisiti, la plusvalenza derivante dalla cessione risulta esente al 95% (la restante quota del 5% è tassabile come reddito ordinario d’impresa).

Pertanto, ad una indubbia convenienza fiscale al ricorrere dei requisiti PEX si contrappone il più controverso profilo in tema di trattamento delle eventuali minusvalenze.

Il principio generale, sancito dall’art. 101, comma 1 del TUIR, prevede che le minusvalenze relative a beni diversi da quelli indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), sono deducibili a condizione che siano iscritte nel conto economico.

Tuttavia, per le partecipazioni PEX, interviene il comma 1, secondo periodo dello stesso art. 101 TUIR, che esclude espressamente la deducibilità delle minusvalenze, delle svalutazioni e delle perdite su crediti riferibili a partecipazioni che, se avessero prodotto utili o plusvalenze, sarebbero stati esenti ai sensi dell’art. 87.

A ben vedere, tale previsione realizza una coerenza impositiva: se il contribuente gode dell’esenzione delle plusvalenze, non può al contempo dedurre le minusvalenze, pena una distorsione dell’imponibile complessivo.

Ecco perché occorre sempre essere cauti, in un’ottica di una pianificazione fiscale ottimale, nella corsa alla creazione delle condizioni a presupposte dell’applicazione dell’art. 87 TUIR.

Se si considera in premessa che le minusvalenze da valutazione sono sempre da considerarsi indeducibili, a prescindere dall’applicazione o meno del regime PEX, l’accortezza per il quadro descritto sarà certamente necessaria nelle ipotesi di minusvalenze da realizzo.

In tal caso infatti la minusvalenza sarà deducibile laddove la PEX non ricorra. Va da sé che in tale ipotesi, perché la plusvalenza non sia ancora oggetto di neutralizzazione in sede di dichiarativo fiscale, sarà anche necessario che la stessa non sia inquadrabile ai sensi dell’art. 109 co. 3-bis TURI (disciplina dividend washing).

In via residuale, e per completezza si fa accenno al l’ipotesi estrema di azzeramento della partecipazione seguita dalla mancata partecipazione da parte del socio partecipante alla successiva ricostituzione del capitale e pertanto con il seguente annullamento della stessa, non oggetto di trattamento nel presente articolo.

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