L’art. 2409 del Codice Civile rappresenta una delle norme più incisive del diritto societario italiano in materia di tutela dell’interesse sociale e dell’ordinato funzionamento dell’organo gestorio. La disposizione, collocata nel titolo dedicato alla società per azioni, disciplina l’intervento giudiziale in presenza di gravi irregolarità nella gestione dell’impresa da parte degli amministratori, in un’ottica di salvaguardia dell’integrità patrimoniale e della corretta amministrazione.
2. Il dettato normativo
Il testo vigente dell’art. 2409 c.c. prevede che:
“Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società, il collegio sindacale, o anche i soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale (o una diversa percentuale prevista dallo statuto), possono denunziare i fatti al tribunale. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, può disporre ispezioni, nominare un amministratore giudiziario o adottare altri provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità.”
La norma prosegue precisando che, nei casi più gravi, il tribunale può persino revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario con poteri limitati o pieni, a seconda delle circostanze.
3. Natura e funzione della norma
L’art. 2409 non ha carattere sanzionatorio in senso stretto, ma preventivo e correttivo. Esso si inserisce nell’alveo degli strumenti di controllo giudiziario volti a correggere situazioni patologiche nella conduzione della società. Il suo obiettivo è quello di tutelare la società e l’interesse dei soci, dei creditori e, in via mediata, del mercato.
4. Requisiti applicativi
Per l’operatività della norma è necessario che sussistano cumulativamente i seguenti presupposti:
- Gravi irregolarità nella gestione: si richiede una condotta degli amministratori che ecceda la semplice mala gestio, assumendo tratti di rilevante pericolosità per l’impresa, anche se non necessariamente illecita penalmente.
- Fondato sospetto: non è richiesta una prova piena, ma un quadro indiziario idoneo a giustificare l’intervento giudiziario.
- Legittimazione attiva: riservata al collegio sindacale, ma anche ai soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale (o una minor soglia statutaria), ovvero ad altri soggetti espressamente previsti dalla legge.
5. Il procedimento
L’attivazione del procedimento comporta una fase preliminare nella quale il tribunale compie una valutazione prima facie dei fatti denunciati. Successivamente, il giudice può:
- disporre ispezioni presso la sede sociale,
- nominare uno o più esperti per la verifica delle irregolarità,
- nominare un amministratore giudiziario (ex art. 2409, comma 3),
- revocare in toto il consiglio di amministrazione.
La natura cautelare e sommaria del procedimento comporta l’applicazione di una disciplina analoga a quella delle misure d’urgenza (art. 700 c.p.c.), con possibilità di adozione di provvedimenti inaudita altera parte.
6. Ambito soggettivo di applicazione
L’ambito di applicazione dell’art. 2409, storicamente limitato alle S.p.A., è stato esteso dalla giurisprudenza e da successive riforme anche alle società a responsabilità limitata (ex multis Cass. Civ. Sez. I, n. 12704/2012), in presenza di assetti societari complessi o a composizione pluripersonale.
7. Riflessioni conclusive
L’art. 2409 c.c. rappresenta uno strumento di eccezionale rilievo sistematico: una valvola di sicurezza attivabile in presenza di patologie gestionali tali da compromettere il regolare funzionamento della società. Il suo utilizzo, tuttavia, deve essere attentamente ponderato, trattandosi di un intervento giurisdizionale invasivo che incide profondamente sull’autonomia privata e sull’equilibrio degli organi sociali. È pertanto essenziale che la sua applicazione si fondi su criteri rigorosi di proporzionalità, gravità e tempestività dell’intervento.